ASSOCIAZIONE CULTURALE “QUARANTASETTEZEROQUATTRO” – STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. – È costituita ai sensi della L. 383 del 7/12/2000, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, un’associazione denominata «Quarantasettezeroquattro» che ha durata illimitata. L’associazione ha sede in Corso Italia n. 182 a Gorizia.

Art. 2. – L’associazione non è riconducibile a partiti o movimenti politici e non ha finalità di lucro. L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni universitarie.

L’Associazione «Quarantasettezeroquattro»  persegue i seguenti scopi:

–    diffondere e promuovere studi e ricerche scientifiche di carattere culturale e specificatamente storico e storiografico;

–    organizzazione di mostre ed eventi culturali;

–    promuovere lo studio e l’utilizzo dei media e delle tecnologie multimediali interattive e la loro applicazione a fini culturali, sociali e di sviluppo del territorio;

–    ampliare la conoscenza della cultura storica e storiografica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

–    proporsi come luogo di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

Art. 3. – L’associazione «Quarantasettezeroquattro» intende promuovere – per il raggiungimento dei suoi fini – nei confronti dei Soci e dei terzi varie attività, in particolare:

–    organizzazione di mostre;

–    attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;

–    attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio;

–    attività di ricerca: istituzione di gruppi di ricerca;

–    attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

–    quote sociali;

–    donazioni, lasciti, eredità;

–    entrate derivanti dal perseguimento degli scopi statutari;

–    erogazioni liberali dei Soci e dei terzi

–    contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di istituzioni, di enti pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari

–    altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5. – Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Vicepresidente e) il Tesoriere.

Titolo II

I soci

Art. 6. – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di maggiore età, in assenza di carichi penali. Il candidato che aspira a diventare socio dovrà aderire al progetto dell’Associazione, condividerne i fini, accettarne lo Statuto e dimostrare di essere interessato a collaborare attivamente con la stessa attraverso le sue iniziative e i suoi mezzi. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione. L’ammissione dei soci su loro domanda è deliberata dal Consiglio direttivo ed è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.

I soci sono soggetti al pagamento di quote associative che verranno fissate di volta in volta dall’Assemblea tenendo conto anche delle diverse figure occupazionali e istituzionali degli stessi.  I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione e ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa, salvo diversa decisione dell’Assemblea. La qualità di socio viene meno, oltre che per morte, nei seguenti casi: a) Per mancato versamento, entro le scadenze fissate, delle quote di associazione, di iscrizione o di contribuzione dovute; b) Per recesso che va comunicato dal Socio al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettiva operatività; in ogni caso, il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote e contributi già versati o del materiale dichiarato acquisito al patrimonio dell’Associazione con atto formale; c) A seguito di delibera motivata dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti lesivi per l’immagine dell’Associazione o di nocumento per il regolare svolgimento della sua attività.

Art. 7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione l’Assemblea dei soci dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. L’espulsione del Socio dovrà essere comunicata con lettera raccomandata . I Soci espulsi potranno ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Direttivo.

Titolo III

L’Assemblea dei soci

Art. 8. – L’Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce a Bologna o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo che il Consiglio Direttivo ritenga idoneo. L’Assemblea si riunirà almeno una volta all’anno entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 9. – L’Assemblea ordinaria dei soci decide e delibera a maggioranza, riguardo alla direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

In particolare:

  1. nomina il Consiglio Direttivo;
  2. approva il rendiconto economico-finanziario;
  3. stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
  4. delibera sull’ammissione dei soci;
  5. decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
  6. approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei soci;
  7. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  8. nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
  9. conferisce e revoca procedure.

Art. 10. – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

La costituzione legale dell’Assemblea e le sue deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 11. – L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né tesoriere.

Art. 12. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e in sua vece da una persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da non meno di 3 membri, Presidente, Vice-presidente e Tesoriere, come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le delibere devono avere il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci entro i primi 4 mesi.

Art. 16. – Le proposte del Consiglio Direttivo vengono sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci che decide su di esse secondo l’espressione della maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 17. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente verrà sostituito dal Vicepresidente.

Titolo V

Il Presidente

Art. 18. – Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In accordo con il Consiglio Direttivo, assicura il regolare funzionamento dell’Associazione e ne promuove lo sviluppo e le attività secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare al Tesoriere tutte od alcune delle facoltà di amministrazione dei fondi con relativo atto scritto.

Titolo VI

Il Vicepresidente

Art. 19. – Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente, qualora questi risulti impossibilitato a svolgere la sua carica, in tutte le sue funzioni.

Titolo VII

Il Tesoriere

Art. 20. – Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli tiene l’amministrazione dell’Associazione, verifica le operazioni di cassa, provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, predispone – unitamente al Consiglio Direttivo – i bilanci preventivi e quelli consuntivi dei quali certifica la veridicità; provvede agli incassi ed ai pagamenti e, su delega del Presidente, può operare a tal fine presso banche, istituti di credito ed Uffici Postali. D’intesa con il Consiglio Direttivo, potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti nella materia contabile e amministrativa.

Art. 21. – Bilancio d’esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio di esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio si compone di un rendiconto economico – finanziario. Il bilancio è approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste dallo statuto. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio si deve tenere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2009. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea per la sua approvazione e deve essere messo a disposizione di ogni Socio che intenda consultarlo.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 22. – L’Assemblea, all’atto della deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri e decide circa la destinazione degli eventuali residui attivi.

Art. 23. – Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia associativa. Competente per ogni controversia sarà il Foro di Gorizia.